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LIBERTI: Il padrone può rendere libero uno schiavo con un atto che si chiama
manomissione, diventando così il patrono del manomesso. Lo schiavo liberato si chiama
liberto. Tra il liberto e il suo patrono si instaurano stretti rapporti, dei quali è
segno esteriore lonomastica. Secondo il diritto pubblico romano il liberto non aveva accesso alle magistrature, se non nel Basso Impero, epoca in cui furono concessi talvolta lo ius aureorum anulorum o la restitutio natalium.
Per la gratitudine dovuta al patrono per la manomissione nasceva il rapporto di patronato che prevedeva degli obblighi da parte del liberto:
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