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LIBERTI: Il padrone può rendere libero uno schiavo con un atto che si chiama manomissione, diventando così il patrono del manomesso. Lo schiavo liberato si chiama liberto. Tra il liberto e il suo patrono si instaurano stretti rapporti, dei quali è segno esteriore l’onomastica.
Secondo il diritto pubblico romano il liberto non aveva accesso alle magistrature, se non nel Basso Impero, epoca in cui furono concessi talvolta lo ius aureorum anulorum o la restitutio natalium.

  • lo ius aureorum anulorum era la concessione da parte dell’imperatore dei segni distintivi di senatori e cavalieri a tutti quei liberti che avevano il censo equestre e che diventavano uomini liberi per quel che riguardava i loro diritti politici.

  • La restitutio natalium era la piena assimilazione del liberto ad una persona libera, estinguendo di conseguenza i diritti del padrone.

Per la gratitudine dovuta al patrono per la manomissione nasceva il rapporto di patronato che prevedeva degli obblighi da parte del liberto:

-obsequium, il rispetto nei confronti del patrono,
-bona, il patrono è erede legittimo del liberto senza figli,
-operae, la promessa di continuare almeno in parte il servizio prestato durante la schiavitù.   (continua)

 

 

 

 

 

 

 

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